Privilegio di cavalierato e nobiltà a Serafino De Candia

29.5.1779

Privilegio di cavalierato

Vittorio Amedeo, per Grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Dopo i vari oggetti di pubblica utilità, che si sono di tempo in tempo da Noi, e da Reali Nostri predecessori, promossi e condotti felicemente a termini nel Regno Nostro di Sardegna, rimanendosene alcuni altri, di cui abbiamo pensato di intraprendere l’eseguimento, a fine perciò di procurare i mezzi di supplire alle spese ad essi necessarie, ci spiegammo disposti ad accordare premi, e riguardi e fra questi il privilegio di Cavalierato e di Nobiltà ai particolari del Nostro Regno che si sarebbero offerti di sborsare una notabile somma per essere convertita in alcuno dei citati nuovi oggetti, purché tali offerenti avessero gli altri requisiti prescritti per ottenere siffatta distinzione, e si è quindi fra gli altri presentato Serafino di Candia, nativo della Torre del Greco nel Regno di Napoli, e domiciliato nella Città nostra di Algheri, con aver esibiti al detto fine scudi mille e cinquecento sardi facienti lire sei mila di Piemonte. Procedutosi pertanto alle solite giuridiche informazioni sugli accennati requisiti, ed in specie sulla civiltà della di lui nascita, e parentela onesta dei costumi, e sufficienza del Patrimonio per vivere col dovuto decoro, e risultate le medesime in ogni parte favorevoli, ci siamo degnati di realizzare a di lui riguardo la suddetta nostra disposizione, con decorarlo del riferito privilegio; e quindi mentre concediamo a parte allo stesso Serafino di Candia, ed ai suoi figliuoli e discendenti maschi, quello di nobiltà, in vigore del presente di certa nostra scienza Regia Autorità e piena possanza, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, accordiamo loro l’altro di Cavalierato, sicché egli ed i medesimi sieno per l’avvenire denominati ed intitolati Cavalieri, possano cinger spada e portare tutte le altre divise ed ornamenti propri dell’equestre dignità e di godere di tutti gli altri privilegi, esenzioni, libertà ed onorificenze delle quali di ragione e giusta le Prammatiche Capitoli di Corte, usi, stili e consuetudini di tutti i nostri dominii, e specialmente del Regno Nostro predetto godono, possono e sogliono godere in qualunque circostanza gli altri Cavalieri decorati del cingolo militare, mediante che esso Serafino di Candia venga prima secondo il costume armato Cavaliere, a qual fine autorizziamo il Nostro Viceré, o chi verrà da lui in nome nostro destinato, e depositi presso chi gli ordinerà il Viceré medesimo i riferiti scudi mille e cinquecento per quell’uno che sarà a Noi ben visto. Mandiamo pertanto allo stesso Viceré, Luogotenente e Capitano generale del citato Nostro Regno, a tutti i nostri Ministri, magistrati ed ufficiali, ai titolati Nobili e Cavalieri e generalmente a tutti i nostri sudditi, tanto di esso Regno che degli altri nostri stati di stimare e riputare il nominato Serafino di Candia, e i suoi figliuoli e discendenti suddetti e cavalieri da noi come sopra legittimamente creati e costituiti, con far loro e lasciarli godere di tutti i privilegi, esenzioni ed onorificenze avanti espresse, ed il presente registrarsi presso lo Scrivano del Razionale, che tale è la nostra mente.
Dat. dalla Veneria Reale, lì ventinove del mese di Maggio l’anno del Signore Mille Settecento Settantanove, e del Regno Nostro il settimo.
Vittorio Amedeo.

Privilegio di nobiltà

Vittorio Amedeo, per Grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Per motivi espressi in altro nostro diploma del giorno d’oggi, essendoci degnati di accordare a Serafino di Candia della Torre del Greco nel Regno di Napoli, domiciliato nella città nostra di Algheri, ed ai suoi figlioli e discendenti maschi, il privilegio di Cavalierato colla spiegazione di decorargli a parte anche di quello di Nobiltà, quindi è che col presente di certa nostra Scienza,Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, concediamo allo stesso Serafino de Candia, e suoi figliuoli e discendenti maschi esso privilegio di Nobiltà, creandogli e dichiarandoli veri nobili, sicché per l’avvenire siano essi considerati, stimati e qualificati per tali da ogni persona di qualsivoglia grado, stato e condizione e sì in giudizio che fuori, ed in ogni atto pubblico e privato, ed abbiano a godere di tutte le onorificenze, dignità, ufficii, ragioni e libertà, insegne, distinzioni, grazie ed indulti di cui per dritto ed in virtù del disposto delle Prammatiche, Capitoli di Corte, usi, stili e consuetudini del Regno nostro di Sardegna godono, possono e sogliono godere gli altri nobili del medesimo. Mandiamo pertanto al nostro Viceré, Luogotenente e Capitano Generale del Regno nostro di Sardegna, ed a tutti lì nostri Ministri, Magistrati ed Ufficiali, ai Titolati Nobili e Cavalieri, e generalmente a tutti i nostri sudditi di così osservare e far osservare ed il presente registrarsi presso lo Scrivano del Razionale che tale è la nostra mente.
Dat. dalla Veneria Reale, lì ventinove del mese di Maggio l’anno del Signore Mille Settecento Settantanove, e del Regno Nostro il settimo.
Vittorio Amedeo.