Privilegio di cavalierato e nobiltà a Angelo Passino

28.8.1641

Noi Filippo, per grazia di Dio Re di Castiglia, di Aragona, delle due Sicilie, del Portogallo, di Gerusalemme, della Dalmazia, della Croazia, della Navarra, di Granada, di Toledo, di Valenza, della Galizia, di Maiorca, di Siviglia, della Sardegna, di Cordova, della Corsica, di Murcia, di Algesira, di Gibilterra, delle Isole Canarie, nonché delle Indie Orientali e Occidentali, delle Isole della Terraferma, del mare Oceano, Arciduca D’Austria, Duca della Burgundia, del Brabante, di Milano, di Atene e Neopatria, Conte di Asburgo, di Fiandra, del Tirolo, di Barcellona, di Rossiglione e Ceritania, Marchese di Oristano e Conte di Goceano. Non poco contribuisce all’autorità Regia il conferire titoli di nobiltà ai cavalieri e alle altre persone (quelle specialmente che provengono da stirpe ottima ed illustre) talché essi stessi conseguano la degna ricompensa ai loro meriti, e gli altri, allettati dalla loro gratitudine siano spinti a servirla più zelantemente.
Perciò, sapendo che tu, diletto nostro ANGELO PASSINO, Capitano Maggiore dell’Esercito, sei originario della Nostra Città di Bosa, del Nostro sopra nominato Regno di Sardegna, soldato e rampollo di Stirpe Equestre e Militare, e che i tuoi antenati sempre si adoperarono con ogni diligenza a mostrarsi in diverse occasioni, sia in pace che in guerra, utilissimi e fedelissimi ai Serenissimi Re di Aragona, e che tu, non abbandonando le loro lodevolissime orme, sempre prestasti opera egregia nello spazio di dieci anni nelle guerre di d’Italia, Fiandra e Spagna, con grande soddisfazione nostra e di tutti e con pericolo della tua vita, siamo giustamente indotti da questi meriti e dalle tue doti singolari, sia spirituali che fisiche e dalle virtù delle quali apprendiamo che tu sei fornito ed ornato e da altri motivi che spingono il Nostro Regale Animo, Ti riteniamo degno di essere insignito del sotto indicato Titolo di Nobiltà.
Pertanto, in virtù del presente decreto, con sicura contezza da parte Nostra e forti della Nostra Regia Autorità, a ragion veduta distinguiamo, orniamo e decoriamo del Titolo di Nobiltà te nominato Angelo Passino, i tuoi discendenti in linea diretta maschile, tutti i tuoi figli e i figli dei figli e i posteri nati e che nasceranno, e facciamo, stabiliamo e decretiamo Nobili te e loro per grado di nascita, nati e procreati da nobile stirpe.
Talchè, dopo quanto abbiamo decretato, vogliamo ed ordiniamo che da tutti e da ciascuno, di qualsivoglia stato, grado, posizione sociale e condizione privilegiata, tu sia stimato, ritenuto e chiamato tale, e così i tuoi figli e discendenti per linea maschile e tutti i posteri maschi tuoi e loro, e inoltre, che vi si reputi, vi si nomini e vi si scriva Nobili sia negli atti giudiziari che in qualsiasi atto ecclesiastico, sacro, temporale e profano, anche se siano tali che nella presente concessione dovrebbe venirne fatta particolare menzione e che, infine, in tutti e in ciascuna delle pratiche e degli atti dobbiate ed abbiate il diritto di godere, usare e servirvi dei medesimi onori, dignità, diritti e doveri, libertà, distintivi, privilegi, grazie e indulgenze, preminenze, prerogative e immunità di cui usano, hanno diritto e godono gli altri nobili e nati da nobile prosapia nel nostro nominato Regno di Sardegna e di cui, comunque, poterono godere sia per diritto che per consuetudine. Vogliamo decretiamo ed ordiniamo a nome Nostro e dei Nostri successori che tu, nominato Angelo Passino, e tutta la tua prole e discendenza per linea diretta maschile (come già detto) godiate del Titolo di Nobiltà, tanto portando le insegne e gli stemmi gentilizi quanto godendo di tutti i privilegi che per concessione Nostra e dei Nostri predecessori competono al Titolo di Nobiltà. Perciò, palesiamo la Nostra volontà al serenissimo BALDASSARRE CARLO, Principe delle Asturie e di Gerunda, Duca di Calabria e di Montesalvo, Nostro Carissimo figlio primogenito, alla fine dei Nostri giorni lunghi e felici (con grazia di Dio) erede immediato dei Nostri domini, rivelandogli la Nostra intenzione con paterna benedizione lo invitiamo a tenere fede al presente decreto. Anche agli illustri, egregi, rispettabili, venerabili, nobili, magnifici e diletti consiglieri e a tutti i Nostri fedeli ViceRe, Luogotenenti e Capitani Generali, al Presidente o al Reggente di tale Ufficio, al Cancelliere, ai Reggenti della Cancelleria e ai Dottori delle Nostre Regie Udienze, al Reggente dell’Ufficio del Nostro Governatorato Generale e ai Vicari del nostro Governatore Generale e a i suoi Luogotenenti, ai Giudici della Curia, agli Avvocati, ai Procuratori Fiscali e Patrimoniali e, inoltre, ai Governatori o Riformatori nei capoluoghi di Cagliari, della Gallura, di Sassari e del Logudoro, al Regio Procuratore Reggente della Nostra Regia Tesoreria, nonché all’illustre Duca, agli illustri Duchi, Marchesi, Conti, Visconti, Baroni, Nobili, Militi e persone altolocate e a tutti quanti gli Ufficiali, Ministri e sudditi nostri maggiori e minori, in un modo o nell’altro cittadini di tutti i nostri regni e domini, e in particolar modo attuali e futuri sudditi del detto Regno di Sardegna, a qualunque dignità, grado, condizione privilegiata od altra condizione appartengano nel presente e in futuro; a tutti costoro diciamo e con severo ordine comandiamo - sotto pena in caso di trasgressione della Nostra Regia indignazione ed ira, del pagamento al Nostro Regio erario di una multa di duemila fiorini d’oro di Aragona – che si rispetti e si osservi fedelmente il Titolo di Nobiltà concesso per Nostra Grazia e tutte e ciascuna delle disposizioni sopra indicate, che lo si faccia osservare sempre senza violarlo ne corromperlo, senza contraffare il titolo e violare le disposizioni, senza permettere che altri lo falsifichino o lo violino il alcun modo, senza motivo, se il detto Serenissimo Principe desidera compiacersi e se gli altri funzionari e i Nostri predetti sudditi hanno caro il Nostro favore e se vogliono evitare, oltre la Nostra ira e indignazione, di incorrere nella multa sopra indicata.
Inoltre, vogliamo ed espressamente ordiniamo che, prima di godere del presente privilegio, sia tenuti a presentarlo all’Ufficio del Segretario delle Nostre Grazie affinché sia legalizzato e depositato nell’Ufficio da quel segretario. Poiché, se non adempirai a questo obbligo entro quattro mesi dalla data odierna, ordiniamo alla persona o alle persone alle quali compete l’esecuzione di quanto sopra disposto, di non accettare la detta concessione che dichiariamo nulla e non valida. A testimonio della qual cosa abbiamo disposto persona presente, munita del Nostro Regio sigillo generale.
Dato nella città di Madrid, il giorno ventotto di agosto dell’anno del Signore milleseicentoquarantuno, ventunesimo del Nostro Regno. Yo El Rey.