Approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1887,
n. 5138
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il decreto Reale del 10 ottobre 1869, col quale fu istituita
una Consulta Araldica, e tenuto conto di altri posteriori provvedimenti;
Udito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.I
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La Consulta Araldica è chiamata a dare pareri al Governo in materia di titoli e distinzioni nobiliari, di stemmi e di altre pubbliche onorificenze.
Art.II
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La Consulta Araldica è presieduta dal Ministro dell’Interno, e si compone di dodici consultori, di cui quattro senatori del Regno e due alti funzionari dell'ordine giudiziario. Essa sarà assistita da un Commissario del Re e da un Cancelliere. Tutti saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro dell’Interno.
Art.III
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La Consulta nominerà nel proprio seno una Giunta permanente composta di cinque consultori.
Art.IV
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Tutte le istanze e tutti i provvedimenti araldici saranno presentati all'esame della Giunta permanente, unendovi il parere del Commissario del Re,
Art.V
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Quando il voto della Giunta sia conforme al parere del Regio Commissario, l'affare sarà, senz'altro, trasmesso dal Cancelliere della Consulta al Ministero dell'Interno per le ulteriori disposizioni governative.
Art.VI
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Invece l'affare sarà rinviato all'esame della Consulta:
a) quando il voto della Giunta sia diverso dal parere del Regio Commissario;
b) quando il R. Commissario invochi direttamente tale esame;
c) quando si trattino questioni notevoli di massima;
d) quando siavi appello del comparente dalla Giunta alla Consulta.
Art.VII
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La Consulta sarà onorariamente coadiuvata da Corrispondenti i quali potranno essere in numero illimitato, e saranno nominati con deliberazione della Consulta approvata dal Ministro dell'Interno.
Art.VIII
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I Corrispondenti non avranno relazioni ufficiali col pubblico, ma potranno esse 'e richiesti di pareri e di notizie dal Presidente della Consulta, dai Consultori e dal Regio Commissario.
Art.IX
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Le sessioni ordinarie fella Consulta si terranno nei mesi di maggio e di novembre di ciascun anne; quelle straordinarie quando ne occorrerà il bisogno.
Art.X
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Per qualunque deliberazione della Consulta e della Giunta sari necessario il voto scritto del R. Commissario.
Art.XI
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Tutti i provvedimenti Reali o Ministeriali concernenti
cose araldiche saranno veduti o dalla Consulta o dalla
Giunta, e descritti in appositi registri tenuti a cura dell'ufficio araldico
del Ministero dell'Interno.
Art.XII
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Nei suddetti registri si inscriveranno coloro i cui diritti, o dietro istanze o per provvedimenti di ufficio, saranno riconosciuti dalla Consulta, o per essa dalla Giunta, con dichiarazione resa esecutoria dal Ministro dell’Interno. Potranno pure esservi inscritto tutte le persone componenti ciascuna delle famiglie nobili o titolate, tenendovi nota delle nascite, matrimoni o morti, se ne saranno presentati i documenti giustificativi.
Art.XIII
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Nessun titolo nobiliare sarà attribuito nelle pubblicazioni ufficiali e sulle matricole dei pubblici funzionari, se non quando risulterà della sua iscrizione nei suddetti registri.
Art.XIV
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Quando si trovi alcuna quistione sullo stato delle persone od argomento probabile di contestazione giudiziale, o sianvi atti formali di opposizione per parte di terzi interessati, la Consulta e la Giunta si asterranno da qualunque esame e si inviteranno le parti, per mezzo del Ministero dell'Interno, a far risolvere la controversia in via giudiziaria.
Art.XV
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Per sopperire alle spese del servizio araldico sono dovuti i diritti di cancelleria, stabiliti con l'unita tabella, che si pagheranno alla Cassa del Ministero dell'Interno.
Art.XVILa Consulta, per mezzo del Ministro dell'Interno potrà promuovere decreti Reali, per l'approvazione di regolamenti speciali, necessari al buon andamento del servizio.
Art.XVIISon abrogati tutti i Regi decreti i quali si riferiscono
alle materie regolate dal presente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1887.
UMBERTO
CRISPI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.