Statuto del Corpo della Nobiltà Sarda

 

Art.I
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E' costituito il Corpo della nobiltà sarda, con sede in Cagliari.

Art.II
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Esso ha lo scopo di:

Art.III
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Possono essere soci:

Art.IV
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Per i nuovi iscritti al Corpo è necessario aver compiuti gli anni 18, e presentare domanda in carta libera, da cui risulti:

Per coloro che sono già iscritti negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana basterà produrre quanto richiesto alle lettere e) ed f) ed indicare la pagina dell’Elenco Ufficiale in cui sono menzionati.
I familiari dei soci, che non abbiano compiuto i 18 anni di età, potranno essere iscritti nei Registri Nobiliari della Regione.
Chi è socio dell'Associazione araldica genealogica nobiliare regionale della Sardegna è automaticamente socio del C.N.S. senza dover pagare alcuna quota oltre la quota che si versa all'Associazione.

Art.V
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Per aggiungere altri membri di famiglia già iscritta nell’Albo Regionale è sufficiente la presentazione di copia integrale di atti rilasciati dall’Autorità Civile o Ecclesiastica. Le donne coniugate sono iscritte col cognome del marito seguito da quello di nascita preceduto dalla indicazione “nata”.
Le donne Nobili, coniugate con persona non Nobile, sono iscritte col cognome proprio, e dopo il nome, segue l’indicazione “coniugata” ed il cognome del marito.
Le domande di iscrizione debbono essere sottoscritte, oltre che dal richiedente, da due soci presentatori che non facciano parte della Commissione araldico-genealogica.
Chi diventa socio dell'Associazione araldica genealogica nobiliare regionale della Sardegna diventa socio automaticamente anche del Corpo senza dover presentare alcuna domanda.

Art.VI
Organi del Corpo della Nobiltà Sarda
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Gli organi del Corpo della Nobiltà Sarda sono:

Art.VII
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L’Assemblea è costituita dai soci, ciascuno dei quali ha diritto a un voto e, se munito di regolare delega scritta, potrà rappresentare altri 5 soci.
Essa può essere “ordinaria” o “straordinaria”. L’Assemblea Ordinaria è indetta dalla Commissione una volta all’anno entro il primo trimestre di ogni anno solare.
L’Assemblea Straordinaria può essere indetta dalla Commissione quando lo ritenga opportuno o in seguito a richiesta scritta presentata dal 50% dei soci.
Le Assemblee Ordinarie o Straordinarie dovranno essere convocate con preavviso di 10 giorni da diramarsi a tutti i soci.
Esse saranno indette in prima o in seconda convocazione, nello stesso giorno, a un’ora di distanza l’una dall’altra.

Art.VIII
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L’Assemblea dovrà:

Art.IX
Della Commissione Araldico Genealogica
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La Commissione araldico genealogica è composta di un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.

Art.X
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La Commissione elegge nel suo seno il Presidente.
A richiesta degli interessati o di propria iniziativa:

Art.XI
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Il Presidente rappresenta il Corpo nei riguardi dei singoli soci e dei terzi. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci e la Commissione.

Art.XII
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Le Deliberazioni sia dell’Assemblea che della Commissione saranno valide qualunque sia il numero dei votanti, se prese a semplice maggioranza. A parità di voti prevarrà quello di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone dovranno effettuarsi a votazione segreta.

Art.XIII
Disposizioni vari
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Il Corpo della nobiltà sarda e la sua Commissione avranno sede, temporaneamente, in Cagliari, Via Lamarmora 138. Le riunioni dell’Associazione e della Commissione potranno tenersi anche in una sede diversa da quella dell’Associazione.

Art.XIV
Rimborso spese e quote di iscrizione
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Tutte le pratiche saranno svolte gratuitamente. Gli interessati dovranno rimborsare solamente le spese sostenute dai diversi organi. L’ufficio ricevente le pratiche ha facoltà di pretendere un deposito, salvo conguaglio.
Per quelle pratiche che richiedono studi e ricerche particolari, la Commissione potrà richiedere una quota speciale oltre il semplice rimborso spese. I soci di nuova iscrizione dovranno versare una tantum una quota di di € 1,03, tranne che non siano soci automaticamente in quanto divenuti soci dell’Associazione araldica genalogica nobiliare regionale della Sardegna.

 

Art.XV
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Per quanto non contemplato nel presente statuto si farà riferimento alle norme contenute nell'Ordinamento del Consiglio araldico nazionale e nell'Ordinamento dello stato nobiliare italiano (approvato con regio decreto 7 giugno 1943, n°651, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1943, Atti del governo, registro 459 foglio 61, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno in data 24 luglio 1943 quale supplemento al n.170 della Gazzetta stessa) in quanto applicabili e non in contrasto col presente statuto.

NORMA TRANSITORIA

Art.XVI
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Provvisoriamente il Corpo è retto dalla Commissione araldico-genealogica dell'Associazione araldica genealogica nobiliare regionale della Sardegna.