Statuto dell’Associazione Nobiliare Araldico Genealogica Regionale della Sardegna

 

Art.I
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E’ costituita l’Associazione Nobiliare Araldico Genealogica Regionale della Sardegna, con sede in Cagliari.

Art.II
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Essa ha lo scopo di:

Art.III
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Possono essere soci:

Art.IV
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Per essere iscritti all’Associazione è necessario aver compiuti gli anni 18, e presentare domanda in carta libera, da cui risulti:

Per coloro che sono già iscritti negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana basterà produrre quanto richiesto alle lettere e) ed f) ed indicare la pagina dell’Elenco Ufficiale in cui sono menzionati.
I familiari dei soci, che non abbiano compiuto i 18 anni di età, potranno essere iscritti nei Registri Nobiliari della Regione.

Art.V
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Per aggiungere altri membri di famiglia già iscritta nell’Albo Regionale è sufficiente la presentazione di copia integrale di atti rilasciati dall’Autorità Civile o Ecclesiastica. Le donne coniugate sono iscritte col cognome del marito seguito da quello di nascita preceduto dalla indicazione “nata”.
Le donne Nobili, coniugate con persona non Nobile, sono iscritte col cognome proprio, e dopo il nome, segue l’indicazione “coniugata” ed il cognome del marito.
Le domande di iscrizione debbono essere sottoscritte, oltre che dal richiedente, da due soci presentatori che non facciano parte della Commissione Araldica.

Art.VI
Organi dell’Associazione
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Gli organi dell’Associazione sono:

Art.VII
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L’Assemblea è costituita dai soci, ciascuno dei quali ha diritto a un voto e, se munito di regolare delega scritta, potrà rappresentare altri 5 soci.
Essa può essere “ordinaria” o “straordinaria”. L’Assemblea Ordinaria è indetta dalla Commissione Regionale una volta all’anno entro il primo trimestre di ogni anno solare.
L’Assemblea Straordinaria può essere indetta dalla Commissione Regionale quando lo ritenga opportuno o in seguito a richiesta scritta presentata dal 50% dei soci.
Le Assemblee Ordinarie o Straordinarie dovranno essere convocate con preavviso di 10 giorni da diramarsi a tutti i soci.
Esse saranno indette in prima o in seconda convocazione, nello stesso giorno, a un’ora di distanza l’una dall’altra.

Art.VIII
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L’Assemblea dovrà:

Art.IX
Della Commissione Araldico Genealogica Regionale
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La Commissione A.G.R. della Sardegna è composta di un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.

Art.X
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La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Delegato, il Segretario e il Tesoriere.
A richiesta degli interessati o di propria iniziativa:

La Commissione si riunisce di regola una volta al mese e trasmette copia conforme dei verbali delle proprie sedute alla Cancelleria della Giunta Araldica Centrale ed al Segretario di Sua Maestà per l’Araldica.

Art.XI
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Il Presidente rappresenta l’Associazione nei riguardi dei singoli soci e dei terzi. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci e la Commissione.
Il Vice Presidente lo assiste, lo coadiuva e lo sostituisce in seno alle circostanze.
Il Delegato rappresenta la Commissione in seno alla Giunta Araldica Centrale.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni e li firma congiuntamente al Presidente. Esegue i deliberati giusta le direttive e le disposizioni del Presidente; provvede al funzionamento della Segreteria.
Il Vice Segretario-Tesoriere coadiuva e sostituisce il Segretario quando necessario, cura le esazioni e i pagamenti da effettuarsi dalla Associazione e in genere le operazioni di carattere finanziario dell’Associazione e ne tiene la contabilità e ne custodisce i fondi. Riferisce alla Commissione, in ogni sua riunione, sull’andamento finanziario dell’Associazione. Compila il bilancio annuale e il conto consuntivo

Art.XII
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Le Deliberazioni sia dell’Assemblea che della Commissione saranno valide qualunque sia il numero dei votanti, se prese a semplice maggioranza. A parità di voti prevarrà quello di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone dovranno effettuarsi a votazione segreta.

Art.XIII
Disposizioni vari
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L’Associazione e la Commissione regionale avranno sede, temporaneamente, in Cagliari, Via Lamarmora 138. Le riunioni dell’Associazione e della Commissione potranno tenersi anche in una sede diversa da quella dell’Associazione.

Art.XIV
Rimborso spese e quote di iscrizione
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Tutte le pratiche saranno svolte gratuitamente. Gli interessati dovranno rimborsare solamente le spese sostenute dai diversi organi. L’ufficio ricevente le pratiche ha facoltà di pretendere un deposito, salvo conguaglio.
Per quelle pratiche che richiedono studi e ricerche particolari, la Commissione potrà richiedere una quota speciale oltre il semplice rimborso spese. I soci di nuova iscrizione dovranno versare una tantum una quota di £ 2.000 per sé e di £ 1.000 per ogni membro di famiglia.

 

Art.XV
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Per quanto non contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme contenute nell’Ordinamento del Consiglio Araldico Nazionale e nell’Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (Approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943, n°651, Registrato alla Corte dei Conti il 17 Luglio 1943, Atti del Governo, registro 459 foglio 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno in data 24 luglio 1943 quale supplemento al n.170 della Gazzetta stessa) in quanto applicabili e non in contrasto col presente Statuto.

NORMA TRANSITORIA

Art.XVI
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Fino alla riunione della prossima Assemblea dei Soci le funzioni della Commissione verranno esercitate da:
Amat di San Filippo Cav. Nob. Don Enrico;
Flores Cav. Nob. Don Raimondo;
Ledà d’Ittiri Cav. Nob. Don Pietro
Pilo Cav. Nob. Don Gavino Battista Andrea Giuseppe